Art. 30

LEGGE 3 febbraio 1963, n. 100

In vigore dal 29 mar 1963
L'iscritto che abbia conseguito il diritto a pensione non è tenuto a corrispondere ulteriormente il contributo personale di cui alla lettere a) dell', nè, gli eventuali versamenti volontari di cui alla lettera d) dello stesso articolo e non è ammesso alla ripartizione di entrate di qualsiasi genere.
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