Art. 30
LEGGE 3 febbraio 1963, n. 100
In vigore dal 29 mar 1963
L'iscritto che abbia conseguito il diritto a pensione non è tenuto a corrispondere ulteriormente il contributo personale di cui alla lettere a) dell', nè, gli eventuali versamenti volontari di cui alla lettera d) dello stesso articolo e non è ammesso alla ripartizione di entrate di qualsiasi genere.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1963-02-03;100#art-30