Art. 2

In vigore dal 4 mag 1963
Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo 19 della Convenzione stessa. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 30 gennaio 1963 SEGNI FANFANI - PICCIONI - TRABUCCHI - PRETI Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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urn:nir:stato:legge:1963-01-30;490#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione della Convenzione doganale per facilitare l'importazione di merci destinate a esposizioni, fiere, congressi o manifestazioni similari, adottata a Bruxelles l'8 giugno 1961. — Testo vigente | Portale Normativo