Art. 1
In vigore dal 4 mag 1963
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione doganale per facilitare l'importazione di merci destinate a esposizioni, fiere, congressi o manifestazioni similari, adottata a Bruxelles l'8 giugno 1961.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1963-01-30;490#art-1