Art. 1

In vigore dal 4 mag 1963
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione doganale per facilitare l'importazione di merci destinate a esposizioni, fiere, congressi o manifestazioni similari, adottata a Bruxelles l'8 giugno 1961.
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urn:nir:stato:legge:1963-01-30;490#art-1

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