Art. 2

In vigore dal 21 mar 1963
Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità dell'articolo 4 dell'Accordo stesso. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 30 gennaio 1963 SEGNI FANFANI - PICCIONI - TRABUCCHI - GUI Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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urn:nir:stato:legge:1963-01-30;139#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo all'esenzione doganale sull'importazione di materiale didattico destinato alle scuole italiane in Svizzera e svizzere in Italia concluso in Roma il 15 dicembre 1961. — Testo vigente | Portale Normativo