Art. 1
In vigore dal 21 mar 1963
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica, è autorizzata a ratificare l'Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo alla esenzione doganale sull'importazione di materiale didattico destinato alle scuole italiane in Svizzera e svizzere in Italia concluso a Roma il 15 dicembre 1961.
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Prourn:nir:stato:legge:1963-01-30;139#art-1