Art. 31
LEGGE 19 gennaio 1963, n. 15
In vigore dal 5 gen 1967
Il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, è delegato ad emanare, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, norme intese a disciplinare l'istituto dell'infortunio in itinere in maniera che siano compresi nella tutela assicurativa gli eventi occorsi al lavoratore durante il percorso di andata e ritorno dal luogo di residenza a quello di lavoro salvo il caso di interruzione o deviazione per motivi di interesse personale o, comunque, indipendenti dai lavoro.
Con le stesse norme saranno, analogamente, disciplinati i casi di infortunio occorsi durante il trasferimento alla località di lavoro o durante il ritorno di lavoratori ingaggiati per attività, da svolgere in località distanti dalle loro residenze, purchè il normale o prestabilito itinerario di andata e di ritorno non sia stato aiutato o interrotto, se non per necessità essenziali.
Alla spesa relativa alla applicazione delle norme suddette si provvederà mediante una addizionale sui contributi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da determinarsi e da ripartirsi nelle misure e nei modi che saranno stabiliti con le norme stesse.
Le norme di cui al presente articolo saranno emanate previo parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo precedente.(1)
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 19 gennaio 1963
SEGNI
FANFANI - BERTINELLI -
TREMELLONI - LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Storico versioni
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