Art. 30

LEGGE 19 gennaio 1963, n. 15

In vigore dal 7 apr 1965
Nei limiti dei principi che presiedono alla legislazione previdenziale vigente, il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, è delegato ad emanare, entro an anno dalla entrata in vigore della presente legge, norme con le quali, anche per quanto attiene ai sistemi di finanziamento e di erogazione ed all'attività amministrativa finanziaria degli enti e degli istituti preposti alla assicurazione obbligatoria contro gli infortunio sul lavoro e le malattie professionali, si stabiliscano modifiche, correzioni, ampliamenti, ed, ove occorra, soppressioni delle norme vigenti, riordinandole e riunendole in un solo provvedimento legislativo. Ogni innovazione, ferme le condizioni di cui al primo comma del presente articolo, dovrà tendere a conseguire una più precisa determinazione del campo di applicazione, una maggiore speditezza e semplicità nelle procedure amministrative, più idonei controlli sugli obblighi assicurativi, più efficaci sanzioni nei confronti degli inadempienti, nonchè alla revisione dei criteri valutativi delle inabilità e al miglioramento delle prestazioni in favore dei colpiti da infortunio sui lavoro o da malattia professionale e dei loro superstiti. Le norme delegate non possono disporre comunque la diminuzione o il peggioramento delle prestazioni previste dall'ordinamento attuale a favore dei beneficiari della assicurazione. Le norme di cui al presente articolo saranno emanate previo parere di una Commissione parlamentare composta di nove senatori e di nove deputati, in rappresentanza proporzionale dei vari gruppi parlamentari, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere.
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