Art. 8
LEGGE 31 dicembre 1962, n. 1860
In vigore dal 14 feb 1963
Effettuato il collaudo, con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare, è consentito l'esercizio dell'impianto nucleare.
Nel decreto possono essere stabilite particolari prescrizioni che l'esercente è tenuto ad osservare.
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