Art. 7
LEGGE 31 dicembre 1962, n. 1860
In vigore dal 14 feb 1963
La costruzione degli impianti industriali o scientifici per l'impiego dell'energia nucleare è sottoposta a vigilanza del Comitato nazionale per l'energia nucleare, il fine di accertarne la corrispondenza tecnica con il progetto per il quale è stata accordata l'autorizzazione.
Gli impianti industriali o scientifici per l'impiego dell'energia nucleare prima della messa in esercizio debbono essere sottoposti al collaudo, che è effettuato dal Comitato nazionale per l'energia nucleare in conformità dell', n. 3), della legge 11 agosto 1960, n. 933.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1962-12-31;1860#art-7