Art. 7

LEGGE 31 dicembre 1962, n. 1860

In vigore dal 14 feb 1963
La costruzione degli impianti industriali o scientifici per l'impiego dell'energia nucleare è sottoposta a vigilanza del Comitato nazionale per l'energia nucleare, il fine di accertarne la corrispondenza tecnica con il progetto per il quale è stata accordata l'autorizzazione. Gli impianti industriali o scientifici per l'impiego dell'energia nucleare prima della messa in esercizio debbono essere sottoposti al collaudo, che è effettuato dal Comitato nazionale per l'energia nucleare in conformità dell', n. 3), della legge 11 agosto 1960, n. 933.
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