Art. 35

LEGGE 31 dicembre 1962, n. 1860

In vigore dal 14 feb 1963
Entro un anno dall'entrata in vigore della, presente legge, il Governo della Repubblica è delegato a provvedere al riordinamento ed all'ampliamento dei ruoli organici del Ministero dell'industria e del commercio ai fini di adeguarli alle attribuzioni conferite al Ministero stesso, con un aumento complessivo non superiore a quaranta unità. Le norme relative saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'industria e per il commercio e con il Ministro per il tesoro. Con lo stesso decreto, verranno previsti i maggiori conseguenti stanziamenti a favore del Ministero della industria e del commercio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1962-12-31;1860#art-35

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo