Art. 35 · LEGGE 31 dicembre 1962, n. 1860

Art. 35

LEGGE 31 dicembre 1962, n. 1860

In vigore dal 14 feb 1963
Entro un anno dall'entrata in vigore della, presente legge, il Governo della Repubblica è delegato a provvedere al riordinamento ed all'ampliamento dei ruoli organici del Ministero dell'industria e del commercio ai fini di adeguarli alle attribuzioni conferite al Ministero stesso, con un aumento complessivo non superiore a quaranta unità. Le norme relative saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'industria e per il commercio e con il Ministro per il tesoro. Con lo stesso decreto, verranno previsti i maggiori conseguenti stanziamenti a favore del Ministero della industria e del commercio.
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