Art. 4

LEGGE 31 dicembre 1962, n. 1845

In vigore dal 12 feb 1963
Gli uffici speciali da istituire a norma dell'articolo 24 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, per i lavori delle autostrade a cura diretta dell'A.N.A.S., sono assimilati agli altri organi periferici dell'A.N.A.S. ed adempiono a tutte le incombenze previste dalle vigenti leggi ed in particolare dall'articolo 25 della stessa legge 7 febbraio 1961, n. 59. Alle dirette dipendenze degli Uffici speciali possono essere istituite sezioni staccate. La presente legge, munita del sigillo dello Stato sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato. Data a Roma, addì 31 dicembre 1962 SEGNI FANFANI - SULLO - LA MALFA - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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