Art. 1

LEGGE 31 dicembre 1962, n. 1845

In vigore dal 12 feb 1963
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Il Ministro per i lavori pubblici - Presidente dell'A.N.A.S. è autorizzato ad impegnare per gli esercizi successivi a quello di competenza, in misura non eccedente i quattro, il ricavo netto dei mutui che la Azienda nazionale autonoma delle strade è autorizzata a contrarre ai sensi dell'articolo 15 della legge 24 luglio 1961, n. 729, per la costruzione dell'autostrada senza pedaggio Salerno-Reggio Calabria. I pagamenti conseguenti ai lavori dovranno essere contenuti nel limite fissato dallo stesso articolo 15 per ciascun esercizio finanziario. Nel bilancio dell'A.N.A.S., per ciascuno degli esercizi dal 1963-64 al 1966-67, verranno istituiti "per memoria" capitoli corrispondenti rispettivamente al n. 24-bis dell'entrata ed ai nn. 46-bis e 54-bis della spesa per l'esercizio 1962-63. I relativi stanziamenti verranno iscritti, senza ulteriori formalità, dopo l'emanazione dei decreti interministeriali che approvano le singole convenzioni stipulate tra l'A.N.A.S. ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche o gli enti ed istituti mutuanti.
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