Art. 6
LEGGE 31 dicembre 1962, n. 1833
In vigore dal 7 feb 1963
Sugli atti transattivi di cui al precedente , di importo superiore a lire 150.000, deve essere sentito il parere dell'Avvocatura dello Stato competente per il territorio in cui ha sede l'ufficio che deve disporre la liquidazione ed il pagamento.
Sugli atti transattivi di cui al precedente deve essere sentito il parere dell'Avvocatura generale dello Stato e del Consiglio di Stato.
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