Art. 4
LEGGE 31 dicembre 1962, n. 1833
In vigore dal 7 feb 1963
Alla liquidazione dei danni, alla stipulazione e al pagamento delle transazioni per sinistri comportanti risarcimenti non superiori, per ciascun atto, all'importo di lire 3.000.000, provvedono gli uffici centrali o periferici ai quali è in carico l'autoveicolo o il diverso mezzo meccanico.
In ogni caso la transazione deve essere autorizzata dal capo dell'ufficio centrale o periferico al quale è in carico l'autoveicolo o di quello gerarchicamente superiore, con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata.
L'assegnazione e la gestione dei fondi occorrenti agli uffici periferici per le liquidazioni ed i pagamenti di cui al comma precedente avverranno secondo le modalità indicate nella legge 17 agosto 1960, n. 908.
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