Art. 3
In vigore dal 17 feb 1963
Alla spesa derivante dai provvedimenti che saranno emanati in forza della presente legge, prevista per l'esercizio 1962-63 in lire 250.000.000, si provvede mediante riduzione dello stanziamento di parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato a far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 17 dicembre 1962
SEGNI
FANFANI - TAVIANI - BOSCO - TRABUCCHI ANDREOTTI - PICCIONI TREMELLONI - GUI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1962-12-17;1863#art-3