Art. 2

In vigore dal 17 feb 1963
Il provvedimento, da emanarsi con uno o più decreti, su proposta del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per il tesoro, deve osservare i seguenti criteri direttivi: 1) una più precisa determinazione dei compiti e, correlativamente, la riorganizzazione dei servizi della Amministrazione degli archivi di Stato, allo scopo di adeguarne l'attività istituzionale, con particolare riguardo: a) all'organizzazione di 18 Soprintendenze archivistiche con circoscrizione interprovinciale invece delle 9 attuali: b) all'abolizione delle sottosezioni di Archivio di Stato da sostituire, qualora ve ne siano i presupposti storici e amministrativi, con sezioni dell'Archivio di Stato delle rispettive Province: c) alla organizzazione ed alla disciplina dei servizi di fotodocumentazione, legatoria e restauro: d) ai corsi di formazione professionale e di aggiornamento per il personale; 2) la riforma del Consiglio superiore degli archivi, affinché la composizione di esso possa soddisfare, equamente contemperandole nella rispettiva rappresentanza le esigenze amministrativa, scientifica e tecnica della Amministrazione archivistica; 3) la definizione della condizione giuridica dei documenti dello Stato e degli altri Enti pubblici delle modalità e dei limiti per la libera consultazione dei documenti conserva ti negli Archivi di Stato; 4) l'istituzione, presso gli uffici centrali, regionali e provinciali degli organi amministrativi dello Stato e presso gli uffici giudiziari non inferiori ai tribunali, di Commissioni permanenti per la sorveglianza sui rispettivi archivi, composte da rappresentanti degli uffici stessi e dell'Amministrazione degli archivi di Stato, in sostituzione delle Commissioni previste dall'articolo 69 del regolamento per gli Archivi di Stato approvato con regio decreto 2 ottobre 1911, n. 1163; 5) la revisione delle norme sulla vigilanza sugli archivi degli enti pubblici diversi dallo Stato e sugli archivi privati di notevole interesse storico - anche a mezzo di ispettori archivisti onorari - per meglio definire gli obblighi degli Enti dei privati e dello Stato; 6) la semplificazione del sistema di riscossione dei diritti di archivio; 7) l'adeguamento degli organici del personale alle esigenze del servizio archivistico; 8) la creazione di una Direzione generale degli archivi di Stato.
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urn:nir:stato:legge:1962-12-17;1863#art-2

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Art. 2 Delega al Governo per l'emanazione delle norme relative all'ordinamento ed al personale degli Archivi di Stato. — Testo vigente | Portale Normativo