Art. 1

In vigore dal 29 gen 1963
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale sui passeggeri clandestini firmata a Bruxelles, il 10 ottobre 1957.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1962-12-03;1782#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo