Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 29 gen 1963
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale sui passeggeri clandestini firmata a Bruxelles, il 10 ottobre 1957.
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