Art. 2

In vigore dal 26 gen 1963
Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo 10 dell'Accordo stesso. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 3 dicembre 1962 SEGNI FANFANI - PICCIONI - TRABUCCHI - PRETI Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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urn:nir:stato:legge:1962-12-03;1767#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e l'Afghanistan in materia commerciale, di pagamento e di cooperazione economica e tecnica, con scambio di Note, concluso a Kabul il 10 dicembre 1960. — Testo vigente | Portale Normativo