Art. 1
In vigore dal 26 gen 1963
La Camera dei deputati ed il senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia e l'Afghanistan in materia commerciale, di pagamento e di cooperazione economica e tecnica, con scambio di Note, concluso a Kabul il 10 dicembre 1960.
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Prourn:nir:stato:legge:1962-12-03;1767#art-1