Art. 1
In vigore dal 10 gen 1963
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo adottato a Montreal il 21 giugno 1961, relativo all'emendamento dell'articolo 50, lettera a), della Convenzione internazionale per l'aviazione civile stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1962-12-03;1755#art-1