Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 10 gen 1963
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo adottato a Montreal il 21 giugno 1961, relativo all'emendamento dell'articolo 50, lettera a), della Convenzione internazionale per l'aviazione civile stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616.
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