Art. 3

LEGGE 3 dicembre 1962, n. 1712

In vigore dal 12 gen 1963
I Comitati provinciali, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali, con la osservanza delle norme vigenti e nei limiti e con le modalità stabiliti con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'istituto: 1) possono formulare proposte per rendere i servizi dell'Istituto aderenti alle esigenze locali e per coordinare, nell'ambito della provincia, l'attività delle sedi periferiche dell'Istituto con quella dei vari enti operanti nel settore dell'assistenza sanitaria e dell'assistenza sociale; 2) esprimono pareri in materia di formazione della tariffa dei premi e di ripartizione dei contributi quando ne siano richiesti dall'Istituto; 3) esprimono pareri sull'applicazione di tassi diversi da quello medio di tariffa, nonchè sui ricorsi di cui all'articolo 49 del regio decreto 17 agosto 1935, numero 1763, e successive modificazioni ed integrazioni, e sulle opposizioni degli assicurati e dei superstiti contro provvedimenti concernenti le prestazioni economiche; 4) studiano l'andamento del fenomeno infortunistico e delle malattie professionali per eventuali segnalazioni e proposte agli organi operanti nel campo della prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro ai quali saranno fatte pervenire per il tramite dei rappresentanti dell'Istituto in detti organi: 5) attuano ogni altro compito che sia ad essi demandato dal Consiglio di amministrazione dell'istituto. I Comitati possono svolgere i loro compiti anche per sezioni costituite nel numero e secondo i criteri e le modalità stabiliti con deliberazione del Consiglio di La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà, inserta, nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data, a Roma, addì 3 dicembre 1962 SEGNI FANFANI - BERTINELLI - JERVOLINO Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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