Art. 3
LEGGE 3 dicembre 1962, n. 1712
In vigore dal 12 gen 1963
I Comitati provinciali, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali, con la osservanza delle norme vigenti e nei limiti e con le modalità stabiliti con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'istituto:
1) possono formulare proposte per rendere i servizi dell'Istituto aderenti alle esigenze locali e per coordinare, nell'ambito della provincia, l'attività delle sedi periferiche dell'Istituto con quella dei vari enti operanti nel settore dell'assistenza sanitaria e dell'assistenza sociale;
2) esprimono pareri in materia di formazione della tariffa dei premi e di ripartizione dei contributi quando ne siano richiesti dall'Istituto;
3) esprimono pareri sull'applicazione di tassi diversi da quello medio di tariffa, nonchè sui ricorsi di cui all'articolo 49 del regio decreto 17 agosto 1935, numero 1763, e successive modificazioni ed integrazioni, e sulle opposizioni degli assicurati e dei superstiti contro provvedimenti concernenti le prestazioni economiche;
4) studiano l'andamento del fenomeno infortunistico e delle malattie professionali per eventuali segnalazioni e proposte agli organi operanti nel campo della prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro ai quali saranno fatte pervenire per il tramite dei rappresentanti dell'Istituto in detti organi:
5) attuano ogni altro compito che sia ad essi demandato dal Consiglio di amministrazione dell'istituto.
I Comitati possono svolgere i loro compiti anche per sezioni costituite nel numero e secondo i criteri e le modalità stabiliti con deliberazione del Consiglio di
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà, inserta, nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data, a Roma, addì 3 dicembre 1962
SEGNI
FANFANI - BERTINELLI
- JERVOLINO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1962-12-03;1712#art-3