Art. 1

LEGGE 3 dicembre 1962, n. 1712

In vigore dal 4 mag 2011
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Presso le sedi provinciali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sono istituiti Comitati consultivi provinciali. I Comitati sono composti: 1) da 10 rappresentanti dei lavoratori, dei quali fino in rappresentanza dei dirigenti, e da 6 rappresentanti dei datori di lavoro nel numero stabilito per ciascun settore produttivo dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; 2) da un funzionario degli organi periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; 3) dal medico provinciale; 3-bis) da un rappresentante dell'associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale dei mutilati e invalidi del lavoro, designato dall'organismo provinciale della stessa; 4) dal direttore della sede provinciale, dell'istituto, che funge da segretario. I membri del Comitato sono nominati con decreto del prefetto, su designazione delle organizzazioni sindacali provinciali di categoria più rappresentative per i membri di cui al punto 1) del precedente comma, ed in conformità alle direttive, del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale per il membro di cui al punto 2) del Qualora le organizzazioni sindacali non provvedano a trasmettere le designazioni di competenza nel termine fissato dal prefetto, questi ha facoltà di provvedervi direttamente in loro sostituzione. (1)
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