Art. 9

LEGGE 29 novembre 1962, n. 1688

In vigore dal 16 dic 2010
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e del decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare coma legge dello Stato. Data a Roma, addì 29 novembre 1962 SEGNI LA MALFA - MATTARELLA Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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