Art. 6

LEGGE 29 novembre 1962, n. 1688

In vigore dal 25 dic 1962
Per ciascuno degli esercizi dal 1962-63 al 1965-66, il complessivo ammontare delle somme da corrispondere all'Azienda, delle ferrovie dello Stato, ai sensi degli della legge 29 novembre 1957, n. 1155, è stabilito in miliardi 59. Tale somma sarà inscritta negli atati di previsione della spesa delle singole Amministrazioni per cennati esercizi a seconda della rispettiva competenza e correlativamente, nello stato di previsione dell'entrata dell'Azienda delle ferrovie dello Stato.
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