Art. 8

LEGGE 25 novembre 1962, n. 1679

In vigore dal 6 gen 1963
All'onere derivante dall'applicazione nell'esercizio 1961-62 della lettera a) dell' della presente legge si farà fronte con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dalle modifiche al regime tributario, dei contratti d'appalto e di concessioni di pubblici servizi agli effetti dell'imposta di registro. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 25 novembre 1962 SEGNI FANFANI - TREMELLONI - BERTINELLI - COLOMBO - LA MALFA - RUMOR Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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