Art. 6

LEGGE 25 novembre 1962, n. 1679

In vigore dal 6 gen 1963
Al fine di promuovere e favorire l'incremento della cooperazione, nell'applicazione delle leggi vigenti in materia di incentivi all'iniziativa privata nei settori dell'artigianato, della piccola industria, del commercio, le domande delle cooperative riconosciute ammissibili saranno soddisfatte con criteri di preferenza.
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