Art. 45

LEGGE 22 novembre 1962, n. 1646

In vigore dal 28 dic 1962
In applicazione della legge 22 giugno 1954, n. 521, devono intendersi ricongiungibili, a carico dello Stato, i servizi militari resi dai sottufficiali delle forze armate che abbiano raggiunto almeno il grado di sergente maggiore od equiparato e quelli resi dai sottufficiale, graduati e militari di truppa di cui all', primo e secondo comma, del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 1041. Per i servizi resi dal 1 gennaio 1961 la ricongiunzione predetta viene effettuata anche in favore dei vicebrigadieri, militari e graduati di truppa dell'Arma dei carabinieri, dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia in servizio continuativo. Le norme contenute negli e nei commi precedenti hanno valore di interpretazione autentica. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla, e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 22 novembre 1962 SEGNI FANFANI - TREMELLONI - TAVIANI - BERTINELLI - CORBELLINI Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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