Art. 45 · LEGGE 22 novembre 1962, n. 1646

Art. 45

LEGGE 22 novembre 1962, n. 1646

In vigore dal 28 dic 1962
In applicazione della legge 22 giugno 1954, n. 521, devono intendersi ricongiungibili, a carico dello Stato, i servizi militari resi dai sottufficiali delle forze armate che abbiano raggiunto almeno il grado di sergente maggiore od equiparato e quelli resi dai sottufficiale, graduati e militari di truppa di cui all', primo e secondo comma, del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 1041. Per i servizi resi dal 1 gennaio 1961 la ricongiunzione predetta viene effettuata anche in favore dei vicebrigadieri, militari e graduati di truppa dell'Arma dei carabinieri, dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia in servizio continuativo. Le norme contenute negli e nei commi precedenti hanno valore di interpretazione autentica. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla, e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 22 novembre 1962 SEGNI FANFANI - TREMELLONI - TAVIANI - BERTINELLI - CORBELLINI Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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