Art. 2

LEGGE 14 novembre 1962, n. 1614

In vigore dal 15 dic 1962
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si farà fronte, nell'esercizio 1962-63, con un'aliquota delle entrate di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 206, concernente variazioni delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile delle categorie A e B. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare como legge dello Stato. Data a Roma, addì 14 novembre 1962 SEGNI FANFANI - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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