Art. 1
LEGGE 14 novembre 1962, n. 1614
In vigore dal 1 gen 1970
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
A decorrere dal 1 luglio 1962 il contributo annuo ordinario a favore dell'Unione italiana ciechi di cui alla legge 14 ottobre 1960, n. 1216, è elevato da lire 50 milioni a lire 75 milioni.
È altresì concesso alla predetta Associazione un contributo straordinario di lire 37,5 milioni.
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