Art. 14
LEGGE 26 ottobre 1962, n. 1612
In vigore dal 29 ago 2014
Il bilancio preventivo e quello consuntivo, che comprende il rendiconto finanziario ed il rendiconto patrimoniale, sono presentati all'approvazione del Parlamento, rispettivamente in allegato allo stato di previsione della, spesa ed al conto consuntivo del Ministero degli affari esteri.
La gestione del bilancio è sottoposta al controllo consuntivo della Corte dei conti.
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