Art. 12
LEGGE 26 ottobre 1962, n. 1612
In vigore dal 29 ago 2014
I mezzi finanziari per il funzionamento dell'Istituto sono forniti:
1) dallo Stato mediante contributo da determinare annualmente con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri;
2) dai proventi delle tasse scolastiche, delle pubblicazioni, dell'Azienda agraria sperimentale e dei servizi vari;
3) dai proventi di qualsiasi specie derivanti all'Istituto, in conseguenza del suo funzionamento, compresi quelli per l'eventuale alienazione di materiali fuori uso;
4) da eventuali contributi di Amministrazioni pubbliche e private, Enti ed Organizzazioni nazionali ed estere.
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