Art. 2

LEGGE 6 ottobre 1962, n. 1469

In vigore dal 8 nov 1962
Le domande occorrenti per ottenere gli indennizzi previsti dalla legge 8 novembre 1956, n. 1325, debbono essere prodotte al Ministero del tesoro, Direzione generale del tesoro, nel termine perentorio di 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Sono considerate valide le domande già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 6 ottobre 1962 SEGNI FANFANI - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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