Art. 1
LEGGE 6 ottobre 1962, n. 1469
In vigore dal 8 nov 1962
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Al primo comma dell' della legge 8 novembre 1956, n. 1325, è aggiunta la seguente lettera:
"c) sui valori eccedenti i 2 milioni verrà applicato il coefficiente risultante dal residuo delle somme disponibili dopo stabilita l'entità degli stanziamenti necessari per le liquidazioni degli indennizzi di cui alle lettere a) e b). Il Ministro per il tesoro determinerà il coefficiente di maggiorazione definitivo per le liquidazioni di cui alla presente lettera e, in attesa, fisserà con propri decreti, i coefficienti di maggiorazione provvisori per la concessione di acconti oltre quelli già liquidati".
Il secondo comma dell' della predetta legge è soppresso.
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