Art. 1

LEGGE 6 ottobre 1962, n. 1469

In vigore dal 8 nov 1962
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Al primo comma dell' della legge 8 novembre 1956, n. 1325, è aggiunta la seguente lettera: "c) sui valori eccedenti i 2 milioni verrà applicato il coefficiente risultante dal residuo delle somme disponibili dopo stabilita l'entità degli stanziamenti necessari per le liquidazioni degli indennizzi di cui alle lettere a) e b). Il Ministro per il tesoro determinerà il coefficiente di maggiorazione definitivo per le liquidazioni di cui alla presente lettera e, in attesa, fisserà con propri decreti, i coefficienti di maggiorazione provvisori per la concessione di acconti oltre quelli già liquidati". Il secondo comma dell' della predetta legge è soppresso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1962-10-06;1469#art-1

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo