Art. 9
LEGGE 12 agosto 1962, n. 1340
In vigore dal 26 set 1962
Sono istituiti alle dipendenze del Comitato U.N.R.R.A.-Casas appositi ruoli aggiunti nei quali sono collocati, a domanda, conservando le rispettive qualifiche e anzianità gli impiegati addetti ai servizi centrali e periferici del Comitato attualmente inquadrati nei ruoli aggiunti dell'A.A.I.
Nei ruoli aggiunti del Comitato U.N.R.R.A.-Casas è collocato, a domanda, con le stesse norme e alle stesse condizioni di cui al precedente , il personale assunto ai sensi dell' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 settembre 1947, n. 1006, ed in servizio presso il Comitato medesimo alla data del 31 dicembre 1961.
La spesa per il personale di cui sopra è a carico del Comitato U.N.R.R.A.-Casas.
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