Art. 8
LEGGE 12 agosto 1962, n. 1340
In vigore dal 26 set 1962
Le spese relative al personale di cui alla presente legge, escluso quello di cui all', sono erogate dal Ministero dell'interno e rimborsate dall'A.A.I.
Nello stato di previsione del Ministero dell'interno sono istituiti appositi capitoli sui quali vengono eseguiti i pagamenti delle spese suddette.
Nello stato di previsione dell'entrata è istituito un apposito capitolo con lo stanziamento corrispondente al complesso degli stanziamenti dello stato di previsione della spesa, al quale l'A.A.I. verserà i previsti rimborsi.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
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