Art. 6

LEGGE 12 agosto 1962, n. 1339

In vigore dal 1 gen 1965
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 LUGLIO 1965, N.903 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data ad Abano Terme, addì 12 agosto 1962 SEGNI FANFANI - BERTINELLI - TREMELLONI - TRABUCCHI Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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