Art. 3

LEGGE 12 agosto 1962, n. 1339

In vigore dal 26 set 1962
Nel terzo comma dell'art. 7 della legge 4 luglio 1959, n. 463, le parole "ma l'acquisizione del diritto alla pensione" sono sostituite dalle altre "ma la corresponsione delle rate di pensione". Dopo tale comma è inserito il seguente: "Agli artigiani iscritti nell'anno 1959, limitatamente al biennio per il quale non compete il pagamento delle rate di pensione, non si applicano le norme di cui agli articoli 12 sub 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, per quanto concerne il differimento della decorrenza, della pensione in conseguenza della tardiva presentazione della domanda".
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