Art. 9

LEGGE 12 agosto 1962, n. 1338

In vigore dal 26 set 1962
In deroga a quanto stabilito dall', comma quinto, della legge 4 aprile 1952, n. 218, nel testo modificato dagli - comma secondo, lettera a) - e 8 della presente legge, si dispone: a) spetta il trattamento minimo sulla pensione di riversibilità anche nell'ipotesi che uno dei con titolari di essa divenga pensionato di invalidità o di vecchiaia dell'assicurazione obbligatoria; b) spetta il trattamento minimo sulla pensione di invalidità o di vecchiaia qualora il pensionato risulti contitolare di pensione di riversibilità integrata al minimo. Cessa dal diritto ai trattamenti di cui alle precedenti lettere a) e b) il pensionato allorchè rimanga unico titolare della pensione di riversibilità e di quella diretta.
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