Art. 7

LEGGE 12 agosto 1962, n. 1338

In vigore dal 9 mag 1991
L' del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39, è sostituito dal seguente: Non ha diritto alla pensione prevista dall' del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, modificato dall' della legge 4 aprile 1952, n. 218, il coniuge: 1) quando sia passata in giudicato la sentenza di separazione personale per sua colpa; 2) quando, dopo la decorrenza della pensione, il pensionato abbia contratto matrimonio in età superiore a 72 anni ed il matrimonio sia durato meno di 2 anni. 14a Si prescinde dai requisiti di cui al punto 2 del precedente comma quando sia nata prole anche postuma o il decesso sia avvenuto per causa di infortunio sul lavoro, di malattia professionale o per causa di guerra o di servizio, nonchè per i matrimoni celebrati successivamente alla sentenza di scioglimento del precedente matrimonio di uno dei due coniugi pronunciata a norma della legge 1 dicembre 1970, n. 898, ma non oltre il 31 dicembre 1975. Le disposizioni di cui ai precedenti commi hanno effetto anche per i decessi intervenuti anteriormente al 1 maggio 1969. (7)
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