Art. 4

LEGGE 27 luglio 1962, n. 1114

In vigore dal 26 ago 1962
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Amministrazioni provvederanno a regolarizzare, in conformità alle norme di essa, la posizione degli impiegati dipendenti che si trovino già ad esercitare funzioni presso Stati esteri o siano già in servizio presso enti ed organismi internazionali, e che siano stati a ciò autorizzati. Il servizio prestato alle condizioni di cui al precedente comma, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, è considerato come servizio prestato presso le Amministrazioni da cui gli impiegati dipendono. Con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri per il tesoro e per gli affari esteri, da emanarsi entro il termine indicato al comma primo, le Amministrazioni provvederanno alla definizione della posizione contabile di detti impiegati per il periodo di servizio come sopra prestato. Nessun assegno integrativo può essere attribuito per tale servizio.
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