Art. 2

LEGGE 27 luglio 1962, n. 1114

In vigore dal 26 ago 1962
All'impiegato collocato fuori ruolo ai sensi dell' si applicano le norme contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Dalla data di decorrenza del collocamento fuori ruolo cessa il trattamento economico a carico dello Stato italiano. L'impiegato è tenuto, a decorrere da quella stessa data, a versare all'Amministrazione cui appartiene lo importo dei contributi o delle ritenute a suo carico di cui all'articolo 57 del citato testo unico.
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