Art. 23

LEGGE 30 aprile 1962, n. 283

In vigore dal 26 mar 2021
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 27 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 30 aprile 1962 GRONCHI FANFANI - JERVOLINO - TAVIANI - BOSCO - TRABUCCHI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1962-04-30;283#art-23

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo