Art. 23
LEGGE 30 aprile 1962, n. 283
In vigore dal 26 mar 2021
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 27
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 30 aprile 1962
GRONCHI
FANFANI - JERVOLINO -
TAVIANI - BOSCO -
TRABUCCHI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Storico versioni
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