Art. 5
LEGGE 19 aprile 1962, n. 179
In vigore dal 18 mag 1962
Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge, di lire 50.000.000 per l'esercizio finanziario 1961-62 e di lire 100 milioni per l'esercizio 1962-1963, viene fatto fronte con un'aliquota delle maggiori entrate recate dal provvedimento riguardante variazioni alle aliquote della imposta di ricchezza mobile categorie A e B.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 19 aprile 1962
GRONCHI
FANFANI - SEGNi - TREMELLONI - LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Storico versioni
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