Art. 5

LEGGE 19 aprile 1962, n. 179

In vigore dal 18 mag 1962
Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge, di lire 50.000.000 per l'esercizio finanziario 1961-62 e di lire 100 milioni per l'esercizio 1962-1963, viene fatto fronte con un'aliquota delle maggiori entrate recate dal provvedimento riguardante variazioni alle aliquote della imposta di ricchezza mobile categorie A e B. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 19 aprile 1962 GRONCHI FANFANI - SEGNi - TREMELLONI - LA MALFA Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1962-04-19;179#art-5

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo