Art. 1
LEGGE 19 aprile 1962, n. 179
In vigore dal 18 mag 1962
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA:
la seguente legge:
Con effetto dal 1 gennaio 1962 agli impiegati del Ministero degli affari esteri non fruenti del trattamento economico previsto dal regio decreto 18 gennaio 1943, n. 23, e dalla legge 4 gennaio 1951, n. 13, appartenenti alle carriere di concetto, esecutiva e del personale ausiliario ed alle categorie del personale non di ruolo, è attribuito un assegno mensile, non pensionabile, pari a lire settanta, per ogni punto di coefficiente di stipendio, con un minimo di lire diecimila.
L'assegno di cui al comma precedente è attribuito altresì agli impiegati del ruolo speciale transitorio ad esaurimento di cui alla legge 30 giugno 1956, n. 775, che prestino servizio presso l'Amministrazione centrale e agli impiegati dell'Istituto agronomico per l'oltremare di Firenze, compresi quelli della carriera direttiva.
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